Anno: 2024
REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELLA TIPOLOGIA DELLE CLASSI DI CONCORSO PER L’ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO DM DEL 22.12.2023
In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il DM del 22 dicembre 2023 inerente la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Con il decreto, adottato ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59, sono revisionate e aggiornate le classi di concorso, con le seguenti definizioni:
- A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)
- A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22)
- A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)
- A-30 nuova denominazione: Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)
- A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)
- A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72)
- A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3)
Requisiti di accesso
1. Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal presente decreto possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici. Non sono computabili i CFU e CFA conseguiti tramite la Tesi di laurea o di diploma accademico.
2. Coloro che, in possesso di laurea o di diploma accademico di previgente ordinamento, devono integrare, se necessario, il loro piano di studi, sostengono per ciascuna annualita’ richiesta esami di nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU o CFA, con la stessa denominazione o con la denominazione a essa rapportabile come definita dall’Autorita’ accademica e sempre nei corrispondenti SSD o SAD previsti per le lauree o i diplomi accademici di nuovo ordinamento. Per ogni esame semestrale e’ sostenuto un esame da 6 CFU o CFA.
La tabella A/1 individua la corrispondenza tra gli esami del vecchio ordinamento, indispensabili per l’accesso alle classi di concorso, e altri esami di contenuto omogeneo.
La tabella A individua le classi di concorso: denominazione titoli di accesso e insegnamenti relativi
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/02/10/24A00733/SG
Allegati
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA, PERIODO 2019-2021
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 febbraio 2024, il CCNL 19-21 firmato lo scorso 18 gennaio presso l’ARAN
E’ stato pubblicato ieri 8 febbraio 2024 il Contratto Collettivo Nazionale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al periodo 2019-2021, firmato lo scorso 18 gennaio all’ARAN.
Un contratto che ridefinisce il quadro economico e apporta modifiche a quello normativo. Tra le novità, si è raggiunto l’obiettivo che introduce misure specifiche per la formazione professionale dei docenti e secondo le nuove disposizioni, la formazione del personale docente dovrà svolgersi durante l’orario di lavoro e al di fuori delle ore riservate all’insegnamento. Questo approccio elimina la necessità di sostituire i docenti durante il loro periodo di formazione, garantendo così la continuità dell’attività didattica.
I docenti impegnati in corsi di formazione, anche quelli tenuti fuori dalla propria sede di lavoro, saranno considerati in servizio per tutto il tempo della formazione. Inoltre, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per partecipare a tali corsi.
Un’altra delle novità più rilevanti del CCNL 2019-21 è l’estensione dei tre giorni di permesso retribuiti al personale scolastico non di ruolo.
Allegati
NUOVE FASCE ORARIE REPERIBILITÀ LAVORATORI PUBBLICO IMPIEGO
INPS con un messaggio del 22 Dicembre 2023 formalizza le nuove fasce orarie di #reperibilità per i lavoratori del settore pubblico in #malattia. Di seguito, riportiamo il testo del messaggio n.4640
Le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi)
