Aggressioni prof, Gilda: “Ministero accoglie nostra proposta su difesa Avvocatura Stato”

l coordinatore nazionale Rino Di Meglio: “Si tratta di un passo avanti nella tutela della dignità di chi insegna”

“Finalmente qualcosa si muove per le aggressioni ai docenti. Avevamo richiesto che gli insegnanti vittime di episodi violenti fossero, nella loro qualità di pubblici dipendenti, sollevati dalle spese legali mediante l’intervento dell’Avvocatura dello Stato. Apprendo oggi che il ministro Valditara ha fatto propria la nostra richiesta e ha emanato una circolare. Spero che la cosa si concretizzi rapidamente. Si tratta di un passo avanti nella tutela della dignità di chi insegna”. Così Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, commenta in un post su Facebook l’iniziativa del ministero dell’Istruzione e del Merito.

In un’intervista pubblicata lo scorso novembre dal quotidiano Il Dubbio, il coordinatore nazionale della Gilda sottolineava l’esigenza di garantire un supporto legale ai docenti vittime di aggressioni: “I docenti – aveva dichiarato Di Meglio –  sono in stato d’assedio. Se l’insegnante deve difendersi e intraprendere un percorso giudiziario, è costretto a sopportare delle spese anche ingenti. Siamo dipendenti dello Stato e svolgiamo una funzione di tipo costituzionale. Penso, dunque, che possa essere garantito il patrocinio gratuito attraverso l’Avvocatura dello Stato, tenuto conto che un docente in media ha uno stipendio di 1500 euro”.

Allegati

 

Permessi retribuiti per il diritto allo studio – 150 ore per il 2023

La domanda va presentata entro il 15 novembre 2022 al Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica di servizio e, per conoscenza, alle altre istituzioni scolastiche in cui si completa l’orario.

Allegati:

Nota dell’USR Friuli -Venezia Giulia

Contratto Collettivo Integrativo Regionale per il diritto allo studio aa. 2022/2023/2024

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Approdo al posto fisso, vademecum della Gilda per i neo assunti in ruolo

Manuale essenziale: diritti, prerogative, adempimenti per entrare con sicurezza nella nuova condizione professionale

Proponiamo, a cura del dipartimento Formazione della Gilda degli Insegnanti, un opuscolo dedicato ai docenti che dal prossimo anno scolastico entreranno in classe con contratto a tempo indeterminato. 

Otto pagine in cui vengono sintetizzate le nuove regole sulla formazione stabilite dalla legge 79 del 29 giugno 2022, i diritti, le prerogative, gli adempimenti per gli insegnanti neo immessi in ruolo e tutte le info utili su pensionamento, fondo Espero e ricostruzione di carriera.

Allegati

Quali sono gli obblighi estivi dei docenti dopo il termine delle lezioni?

Ci stanno giungendo da più docenti richieste in merito a indicazioni da parte dei dirigenti relative agli impegni ed attività degli insegnanti nel mese di giugno, dopo il termine delle lezioni. In molte scuole vige la regola secondo cui i docenti devono comunque essere presenti a scuola per “fare qualcosa” di non ben definito che non è contemplata nel contratto.

Ci sono scuole ove i dirigenti danno disposizioni di riordinare biblioteche ed armadi, sistemare aule, compiere traslochi,  partecipare ad aggiornamenti sulla sicurezza fuori tempo massimo, partecipare a riunioni ed incontri …  

Fermo restando che chiunque deve essere messo nelle condizioni di decidere se fare volontariato o  svolgere una professione, queste sono le regole a cui attenersi, e nessuno può obbligare i docenti a lavorare GRATIS in mansioni di cui non compare traccia negli obblighi contrattuali, sono dunque frutto di arbitrarie attribuzioni di alcuni dirigenti.

Cosa dice il contratto

Gli obblighi di servizio degli insegnanti sono regolati dal CCNL 2006-09 e ricordiamo a tutti che niente può essere richiesto agli insegnanti che non sia contemplato dal contratto. Pertanto l’arrivo dell’estate non obbliga gli insegnanti ad attenersi a nuove norme, spesso giustificate, caldeggiate e decise dai Dirigenti scolastici che vorrebbero imporre la loro personalissima interpretazione delle norme.

Le attività funzionali all’insegnamento comprendono tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa lo preparazione dei lavori degli organi collegiali, lo partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adattate dai predetti organi.

Tali articoli prevedono che:

  • l’attività di insegnamento si svolge “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”;
  • le attività collegiali e funzionali all’insegnamento sono quelle stabilite esclusivamente dal piano annuale deliberato dal collegio dei docenti ad inizio anno scolastico.

Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.

Quali sono le attività obbligatorie

Pertanto, nei periodi di sospensione delle lezioni e interruzione delle attività didattiche, i docenti non hanno l’obbligo di rimanere a scuola per l’orario di cattedra e possono essere impegnati solo in attività funzionali o aggiuntive deliberate e previste dal piano delle attività, e precisamente:

  • eventuali consigli di classe, per un impegno complessivo fino a 40 ore annue;
  • scrutini, esami e adempimenti connessi;
  • riunioni del collegio dei docenti, attività di programmazione e verifica fino a 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto;
  • eventuali attività di aggiornamento, da svolgere su base volontaria;
  • attività aggiuntive (anche queste da svolgere su base volontaria) previste nel PTOF o deliberate dal collegio dei docenti, che danno diritto al compenso orario o forfettario.

Non è quindi ipotizzabile l’imposizione della semplice presenza nella scuola (con eventuale obbligo di firma del registro delle presenze) indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza negli obblighi stabiliti dalla norma contrattuale.

Nè può essere stilato, da parte del D.S., un calendario che preveda impegni per il mese di giugno che non fossero già stati preventivamente deliberati nel piano annuale di inizio anno. Dalla norma si evince chiaramente e senza possibilità di interpretazione alcuna che i docenti sono tenuti a prestazioni di servizio anche durante il periodo di interruzione delle lezioni ma solo ed esclusivamente per le attività programmate e deliberate nel piano annuale delle attività.

CHE FARE?

Il primo passo importante è quello di contare le ore già effettuate in base al PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ che contiene le attività obbligatorie “funzionali all’insegnamento” calendarizzate e distribuite nel corso di tutto l’anno scolastico. Nel caso il D.S. insista, consigliamo di inviare un atto di rimostranza chiedendogli un ordine scritto per la partecipazione alle riunioni in ore che sforino le 40 obbligatorie, in modo da poterne richiederne il pagamento.

Formazione obbligatoria di 25 ore sul sostegno: deve rientrare nell’orario di servizio (da Infodocenti.it)

Ritorniamo ancora una volta sul tema del corso di formazione di 25 ore sul sostegno, cercando di fare chiarezza una volta per tutte.

Cosa prevede la legge

La formazione obbligatoria sul sostegno è prevista dal D.M 188/2021. Questa norma si collega con la Legge 107/2015 al comma 124, che prevedeva che la formazione dei docenti fosse obbligatoria, permanente e strutturale. Secondo la famigerata legge della buona scuola, si prevedeva che i progetti formativi rientrassero nel “Piano annuale delle attività di aggiornamento e di formazione” dell’Istituto, dietro delibera del Collegio dei Docenti.

Evitate di affibbiarvi del lavoro gratuito

Il CCNL per la scuola prevede che gli insegnati possano essere impegnati per ore funzionali all’insegnamento da dedicare alle attività di carattere collegiale per complessive 40 + 40 ore così suddivise: 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni. 40 per la partecipazione ai consigli di classe, interclasse, intersezione.

Tutti gli impegni di formazione devono rientrare negli impegni per collegio docenti e sue articolazioni. Se noi ci votiamo in collegio docenti per aumentare il nostro carico di lavoro oltre questo limite, ci auto-obblighiamo al lavoro gratuito.

La formazione obbligatoria va considerata orario di servizio

Come vi abbiamo scritto in questo post, recentemente la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che la formazione obbligatoria va sempre collocata in orario di servizio. E deve essere retribuita. Questa sentenza va sicuramente in una direzione positiva, ma comunque bisogna ricordare che nel nostro ordinamento non è fonte normativa, ma solo applicazione delle norme al caso concreto.

Altri giudici potrebbero interpretare diversamente la stessa situazione (fermo restando il fatto che la giurisprudenza in materia sembra ormai essersi stabilizzata nel senso che la formazione obbligatoria vada sempre collocata in orario di servizio).

Il nostro consiglio è quello di, prima di decidere se iscriversi o meno al corso, richiedere un chiarimento al dirigente scolastico attraverso il modulo che trovate in fondo al post. Tale chiarimento riguarda come il dirigente intenda procedere in merito a questa formazione: all’interno del Piano annuale delle attività (in servizio) o mediante la remunerazione economica.

Ultima annotazione: per non lavorare gratis potrebbe essere necessario ricorrere all’avvocato. Una delle tante storture del sistema Italia.

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