Ci stanno giungendo da più docenti richieste in merito a indicazioni da parte dei dirigenti relative agli impegni ed attività degli insegnanti nel mese di giugno, dopo il termine delle lezioni. In molte scuole vige la regola secondo cui i docenti devono comunque essere presenti a scuola per “fare qualcosa” di non ben definito che non è contemplata nel contratto.
Ci sono scuole ove i dirigenti danno disposizioni di riordinare biblioteche ed armadi, sistemare aule, compiere traslochi, partecipare ad aggiornamenti sulla sicurezza fuori tempo massimo, partecipare a riunioni ed incontri …
Fermo restando che chiunque deve essere messo nelle condizioni di decidere se fare volontariato o svolgere una professione, queste sono le regole a cui attenersi, e nessuno può obbligare i docenti a lavorare GRATIS in mansioni di cui non compare traccia negli obblighi contrattuali, sono dunque frutto di arbitrarie attribuzioni di alcuni dirigenti.
Cosa dice il contratto
Gli obblighi di servizio degli insegnanti sono regolati dal CCNL 2006-09 e ricordiamo a tutti che niente può essere richiesto agli insegnanti che non sia contemplato dal contratto. Pertanto l’arrivo dell’estate non obbliga gli insegnanti ad attenersi a nuove norme, spesso giustificate, caldeggiate e decise dai Dirigenti scolastici che vorrebbero imporre la loro personalissima interpretazione delle norme.
Le attività funzionali all’insegnamento comprendono tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa lo preparazione dei lavori degli organi collegiali, lo partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adattate dai predetti organi.
Tali articoli prevedono che:
- l’attività di insegnamento si svolge “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”;
- le attività collegiali e funzionali all’insegnamento sono quelle stabilite esclusivamente dal piano annuale deliberato dal collegio dei docenti ad inizio anno scolastico.
Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.
Quali sono le attività obbligatorie
Pertanto, nei periodi di sospensione delle lezioni e interruzione delle attività didattiche, i docenti non hanno l’obbligo di rimanere a scuola per l’orario di cattedra e possono essere impegnati solo in attività funzionali o aggiuntive deliberate e previste dal piano delle attività, e precisamente:
- eventuali consigli di classe, per un impegno complessivo fino a 40 ore annue;
- scrutini, esami e adempimenti connessi;
- riunioni del collegio dei docenti, attività di programmazione e verifica fino a 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto;
- eventuali attività di aggiornamento, da svolgere su base volontaria;
- attività aggiuntive (anche queste da svolgere su base volontaria) previste nel PTOF o deliberate dal collegio dei docenti, che danno diritto al compenso orario o forfettario.
Non è quindi ipotizzabile l’imposizione della semplice presenza nella scuola (con eventuale obbligo di firma del registro delle presenze) indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza negli obblighi stabiliti dalla norma contrattuale.
Nè può essere stilato, da parte del D.S., un calendario che preveda impegni per il mese di giugno che non fossero già stati preventivamente deliberati nel piano annuale di inizio anno. Dalla norma si evince chiaramente e senza possibilità di interpretazione alcuna che i docenti sono tenuti a prestazioni di servizio anche durante il periodo di interruzione delle lezioni ma solo ed esclusivamente per le attività programmate e deliberate nel piano annuale delle attività.
CHE FARE?
Il primo passo importante è quello di contare le ore già effettuate in base al PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ che contiene le attività obbligatorie “funzionali all’insegnamento” calendarizzate e distribuite nel corso di tutto l’anno scolastico. Nel caso il D.S. insista, consigliamo di inviare un atto di rimostranza chiedendogli un ordine scritto per la partecipazione alle riunioni in ore che sforino le 40 obbligatorie, in modo da poterne richiederne il pagamento.