Come avevamo scritto in un precedente articolo, dall’anno 2022 il trattamento integrativo sarà rimodulato, nello specifico:
- continuerà ad essere erogato direttamente dal sostituto di imposta nel cedolino stipendiale per i redditi annui fino a 15.000 euro;
- per la fascia di reddito fino a 28.000 euro tale beneficio potrà essere riconosciuto, in presenza di determinati presupposti previsti dalla norma, in sede di dichiarazione dei redditi.
- Per i redditi superiori a 28.000 euro non è più dovuta dal 1° gennaio 2022.
Per questo motivo, onde evitare, in sede di conguaglio di restituire in un’unica soluzione 1200 €, è conveniente rinunciare.
Vediamo come fare: Continua a leggere ( da Infodocenti.it)