L’articolo 31, comma 5, del decreto-legge “Sostegno” dispone quanto segue: “L’assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio”. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, da oggi 23 marzo è in vigore.